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“Ordinanza Martini” prorogata dal 9 settembre 2013

Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.” (13A07441) (GU Serie Generale n.211 del 9-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonche’ di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il “Recepimento dell’accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare, l’articolo
8 del predetto accordo;
Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2009, n. 207, e del 21 luglio 2011, che sostituisce la
predetta o.m., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011,
n. 210;
Considerato che e’ tuttora attuale l’esigenza di tutelare
l’integrita’ fisica degli animali nonche’ l’incolumita’ dei fantini e
degli spettatori presenti alle manifestazioni in questione, secondo
le motivazioni contenute nell’o.m. 21 luglio 2011 cit.;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina in
materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m. 21 luglio
2011 cit., integrandole con quelle ulteriori emerse alla luce
dell’esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell’ordinanza
ministeriale 21 luglio 2011;
Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio dei
Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle
professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche’ di
benessere animale, il cui articolo 21 contempla, tra l’altro,
disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute
nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al
pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell’iter
del predetto disegno di legge, di prorogare l’efficacia
dell’ordinanza del 21 luglio 2011, come modificata dalla presente
ordinanza, di ulteriori 12 mesi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell’amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda
(registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10,
foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1

1. All’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse
le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi a eccezione di
mostre, sfilate e cortei garantiscono i requisiti di sicurezza e
salute per i fantini e per gli equidi, in conformita’ alle previsioni
di cui alla presente ordinanza e all’allegato A, che ne costituisce
parte integrante. Sono escluse dall’applicazione delle presenti
disposizioni le manifestazioni che si svolgono all’interno degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI, dalla
Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione
equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo
equestre e trec (FITETREC – A.N.T.E.) nonche’ da enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti o
disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a
quelle previste dalla presente ordinanza, nell’ambito delle
discipline indicate dai rispettivi statuti.”;

b) all’allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole “che assistono alla
manifestazione” sono aggiunte le seguenti: “ed e’ adeguatamente
delimitato al fine di evitare la fuga degli animali”;
2) alla lettera b) dopo la parola “idoneo” sono aggiunte le
seguenti: “anche sulla base della valutazione del rischio”;
3) la lettera d) e’ sostituita come segue: “d) Il tecnico di
cui all’articolo 1, comma 2, e’ formato attraverso uno specifico
percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di
riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali – gestione ex ASSI e CONI – FISE, ed e’ inserito in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i
requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi.”;
4) la lettera f) e’ sostituita come segue: “f) Gli
organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute
degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato
servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la
presenza di un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di
trasporto idoneo; la disponibilita’ di una struttura veterinaria per
equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della
manifestazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali,
valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni
fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario,
esegue una visita piu’ approfondita o ulteriori accertamenti per
ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il
primo soccorso”.

Art. 2

1. L’efficacia dell’ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla
presente ordinanza, e’ prorogata per dodici mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 4 settembre 2013

p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 126